Cari amici, essendo un invalido oncologico e ricevendo numerose domande sul da farsi, nonchè percependo numerosi dubbi sulla presentazione delle varie domande, spero di far cosa gradita pubblicando questo piccolo riassunto-vademecum sulle varie agevolazioni spettanti agli invalidi. Caio a tutti da Franco
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI PER INVALIDI
Invalidi civili: la pensione di invalidità
La pensione di invalidità è stata istituita dall'articolo 12 della Legge 30 marzo 1971, n. 118. Spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali si stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione di invalidità.
Condizioni:età compresa fra i 18 e i 65 anni di età; avere il riconoscimento di un'invalidità pari al 100%; disporre di un reddito annuo personale non superiore a Euro 14.886,28
Importo 2009: Euro Euro 255,13 per 13 mensilità.
La pensione di invalidità è compatibile con l'indennità di accompagnamento riconosciuta agli invalidi civili non deambulanti o non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
E' incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio lavoro.
Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione viene trasformata in assegno sociale.
Invalidi civili: l'indennità di accompagnamento
L'indennità di accompagnamento è stata istituita dalla Legge 11 febbraio 1980, n. 18. Si tratta di una provvidenza in favore degli invalidi civili totalmente inabili a causa di minorazioni fisiche o psichiche.
Condizioni:viene erogata indipendentemente dall'età; avere il riconoscimento di un'invalidità totale, non essere in grado dideambulare autonomamente o senza l'aiuto di un accompagnatore o disvolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita; non essere ricoverato in istituto con pagamento delle retta a carico dello Stato (o di Ente pubblico).
Importo 2009: Euro 472,00 per 12 mensilità.
L'indennità di accompagnamento è incompatibile con le erogazioni di provvidenze simili, erogate per cause di servizio, lavoro o guerra.
L'indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma.
L'indennità di accompagnamento viene erogata al solo titolo della minorazione; pertanto è indipendente dal reddito posseduto dall'invalido e dalla sua età
L'indennità di accompagnamento è compatibile con la titolarità di una patente speciale.
Entro il 31 marzo di ogni anno i titolari di indennità di accompagnamento devono produrre una dichiarazione periodica relativa alla sussistenza dei requisiti di legge. Più precisamente, gli invalidi civili, titolari di indennità di accompagnamento sono chiamati a dichiarare se siano stati ricoverati o meno a titolo gratuito, indicando anche l'eventuale periodo di ricovero.
Invalidi civili parziali: l'assegno mensile di assistenza
L'assegno mensile di assistenza è stato istituito dall'articolo 13 della Legge 30 marzo 1971, n. 118. Quell'articolo precisava che l'assegno mensile di assistenza spettava agli invalidi civili nei confronti dei quali fosse stata accertata una riduzione della capacità lavorativa a due terzi (67%).
Successivamente il Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509 (art. 9) ha elevato la percentuale di invalidità minima al 74%. L'innalzamento tuttavia è decorso dall'entrata in vigore delle tabelle percentuali di invalidità (Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992) e cioè solo dal 1992.
Condizioni:età compresa fra i 18 e i 65 anni di età; avere il riconoscimento di un'invalidità dal 74% al 99%; disporre di un reddito annuo personale non superiore a Euro 4.382,43; non svolgere attività lavorativa (requisito soddisfatto anche se l'attività lavorativa è minima e non comporta il superamento di un reddito personale annuo pari a 7500 euro, per lavoro dipendente, o 4500 euro per lavoro autonomo.
Importo 2009: Euro 255,13 per 13 mensilità.
L'assegno è incompatibile con l'erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (es.: INPS, INPDAP ecc.). E' inoltre incompatibile con pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio.
Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione viene trasformata in assegno sociale.
Entro il 31 marzo di ogni anno i titolari di assegno mensile di assistenza devono produrre una dichiarazione periodica relativa alla sussistenza dei requisiti di legge. Gli invalidi parziali devono dichiarare se abbiano svolto o meno attività lavorativa (articolo 1, comma 35, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247). Il requisito di "non svolgere attività lavorativa" si ritiene soddisfatto quando l'interessato non supera il reddito annuale personale di 7500 euro per lavoro dipendente o 4500 euro per lavoro autonomo. Questi limiti reddituali (salvo che le Regioni non li abbiano elevati) sono anche quelli che, se superati, impediscono l'iscrizione alle liste di collocamento.
Requisito indispensabile è quello di essere dichiarati invalidi. Per ottenere ciò bisogna presentare domanda, su modulo specifico, all’ASL-Ufficio invalidi civili di competenza territoriale allegando tutta la documentazione medica (in fotocopia) ed un certificato anamnestico rilasciato dal medico di base. Entro 30 gg si viene convocati a visita dall’apposita commissione medica che riconosce l’invalidità ed assegna la percentuale. Tutte queste incombenze saranno facilitate rivolgendosi ad un patronato sindacale.
PENSIONE DI INABILITA’
E' una pensione che spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi affetti da un'infermità fisica o mentale che possono far valere determinati requisiti contributivi.
REQUISITI E INCOMPATIBILITA'l'infermità fisica o mentale deve essere accertata dai medici dell'Inps e deve essere tale da provocare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro; l'anzianità assicurativa e contributiva deve essere pari a 5 anni di assicurazione (260 contributi settimanali), dei quali almeno 3 anni (156 settimane) versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione di inabilità.
Casi di incompatibilità
Chi fa domanda di pensione di inabilità non può:svolgere un'attività lavorativa dipendente; essere iscritto ad un albo professionale; essere iscritto negli elenchi degli operai agricoli o dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni).non può essere cumulata con la rendita Inail dovuta a infortunio sul lavoro o a malattia professionale, riconosciuta per la stessa causa.
CALCOLO E BONUS CONTRIBUTIVO
L'importo della pensione di inabilità viene calcolato aggiungendo all'anzianità contributiva maturata un "bonus contributivo" corrispondente al periodo che manca per arrivare al compimento dell'età pensionabile che per gli inabili è di 55 anni se donne e 60 se uomini. Il "bonus contributivo" non può comunque far superare i 40 anni di anzianità contributiva.
Per le pensioni di inabilità, i cui titolari avevano al 31 dicembre 1995 un'anzianità inferiore ai 18 anni, il "bonus" è calcolato con il sistema contributivo, come se il lavoratore inabile avesse già raggiunto l'età pensionabile di 60 anni, indipendentemente dal sesso e dalla gestione nella quale gli sono stati accreditati i contributi.
LA DECORRENZA
La pensione di inabilità decorre:dal mese successivo a quello di presentazione della domanda;
oppure dal mese successivo a quello di cessazione dell'attività;
oppure dalla data della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori autonomi.
E’ una domanda da presentare solo dopo aver ricevuto il riconoscimento dell’invalidità civile al 100%. Per il settore privato dovrà essere presentata all’INPS territoriale; per il settore pubblico dovrà essere presentata, su apposito modello, all’ufficio personale dell’Ente ultimo datore di lavoro che provvederà alle successive incombenze. Tutte queste incombenze saranno facilitate rivolgendosi ad un patronato sindacale.
Agevolazioni legge 104/92 -
Le agevolazioni lavorative previste
Il lavoratore o la lavoratrice con figlio gravemente disabile o che assiste un familiare o affine (entro il 3° grado) gravemente disabile, o il lavoratore o la lavoratrice con grave disabilità, ha diritto:
• a non essere trasferito ad altra sede lavorativa senza il suo consenso
• a scegliere la sede di lavoro più vicina al luogo di residenza della persona a cui si presta assistenza
I lavoratori affetti da patologie oncologiche e con ridotta capacità lavorativa a causa delle terapie salvavita, hanno la possibilità di trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time (verticale o orizzontale). Tale possibilità è data a tutti i lavoratori, del settore pubblico e del settore privato. La lavoratrice o il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro per i motivi di cui sopra, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni uguali o equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.
La stesso diritto prioritario alla trasformazione del rapporto di lavoro in part-time è concesso inoltre alle lavoratrici e ai lavoratori che assistono familiari o persone conviventi, se
1) la patologia oncologica riguarda il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice
2) l’assistenza riguarda una persona convivente con la lavoratrice o con il lavoratore richiedente, la quale possiede contemporaneamente, poiché totalmente e permanentemente inabile al lavoro
- un riconoscimento del 100% di invalidità
- un riconoscimento di gravità dell’handicap (art.3 comma 3 legge 104)
- il diritto all’indennità di accompagnamento perché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita
Il diritto prioritario alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è riconosciuto infine alla lavoratrice o al lavoratore
• con figlio convivente di età non superiore a 13 anni
oppure
• con figlio convivente – di qualsiasi età - portatore di handicap (con riconoscimento della stato di handicap senza gravità).
Inoltre, la normativa istituisce i seguenti congedi e permessi, che sono fruibili se la persona disabile non è ricoverata a tempo pieno in istituto.
Tali permessi sono:
Permessi per assistere un familiare o affine entro il 3° grado
Il lavoratore o la lavoratrice che assistono un familiare o affine entro il 3° (ivi compreso il coniuge) hanno diritto ad un permesso di 3 giorni al mese. Il permesso è retribuito ed utile per il trattamento pensionistico. Può essere frazionato in permessi orari. Non è richiesta la convivenza con il familiare disabile ma l’assistenza, per essere continua, deve avere il carattere della sistematicità e dell’adeguatezza.
Importanti orientamenti giurisprudenziali hanno allargato le maglie del diritto, e quindi :
- la presenza di altri familiari non lavoratori nel nucleo del disabile non è ostativa al diritto della lavoratrice o del lavoratore richiedente ai permessi mensili retribuiti
- la persona disabile, o il suo tutore legale o il suo amministratore di sostegno, ha la possibilità di scegliere chi, all’interno della propria famiglia, debba prestargli assistenza fruendo dei permessi della legge 104.
- il diritto ai permessi è riconosciuto anche a chi, pur risiedendo o lavorando in luoghi distanti da quello in cui risiede la persona disabile, offre tuttavia un’assistenza continua poiché sistematica ed adeguata alle esigenze dello stesso familiare disabile In questi casi è necessario però produrre un “Programma di assistenza” (a firma congiunta) che illustri le modalità e le finalità dell’assistenza.
- La presenza di un assistente familiare (badante, personale di associazioni “no profit” o di strutture pubbliche) è compatibile con la fruizione delle agevolazioni lavorative da parte del familiare richiedente.
- Per ricovero a tempo pieno (ostativo alla fruizione delle agevolazioni lavorative) si deve intendere che la persona gravemente disabile è ricoverata per le intere 24 ore. Tuttavia se la persona ricoverata si trova in coma vigile e/o in situazione terminale, sussiste il diritto alle agevolazioni per il lavoratore o la lavoratrice richiedente.
Permessi per il lavoratore disabile
Il lavoratore affetto da grave disabilità ha diritto:
• a tre giorni di permesso mensile retribuito
• oppure a due ore di permesso giornaliero (con orario di lavoro superiore alle 6 ore quotidiane) o a un'ora di permesso giornaliero (se l’orario di lavoro è pari o inferiore alle 6 ore).
I tre giorni di permesso mensile possono essere fruiti anche in sei mezze giornate oppure frazionati in permessi orari.
Decorrenza dei benefici
L’agevolazione decorre dalla data di presentazione della domanda all’Istituto previdenziale e al datore di lavoro o all’ente datore di lavoro.
Rinnovo della domanda
Nel settore privato, l’Inps ha disposto che la domanda sia rinnovata annualmente; va allegata una dichiarazione di responsabilità da cui si riscontri che non si sono verificate rettifiche o revoche della situazione sanitaria precedente.
Adempimenti del datore di lavoro
L’effettivo pagamento é effettuato dal datore di lavoro che poi, nel caso di dipendente privato, recupera l’importo con il conguaglio sui contributi dovuti all’ Istituto previdenziale (Inps).
Retribuzione e contribuzione
Il prolungamento del congedo parentale viene retribuito in misura pari al 30% della retribuzione, prendendo a riferimento soltanto la paga base ed escludendo pertanto la quota ferie, la quota tredicesima, le eventuali altre indennità previste dai diversi contratti nazionali di lavoro.
La contribuzione figurativa accreditata è piena.
Le due ore di permesso retribuito giornaliero sono retribuite interamente si a nel settore privato sia nel settore pubblico.
La contribuzione versata nel pubblico è piena ed effettiva, mentre nel privato viene accreditata una contribuzione figurativa pari al 200% del valore dell’assegno sociale dell’anno in corso.
In questo caso il lavoratore o la lavoratrice possono integrare il valore figurativo ridotto mediante riscatto o tramite la contribuzione volontaria.
I tre giorni di permesso mensile sono retribuiti sia nel pubblico sia nel privato.
La domanda deve essere presentata, preferibilmente, unitamente alla domanda di invalidità civile (spesso è prevista sullo stesso modulo) in modo tale che la visita medica sarà contestuale sulla scorta della stessa documentazione presentata. In caso contrario dovrà essere presentata nuova domanda specifica con le stesse modalità della domanda di invalidità civile. Tutte queste incombenze saranno facilitate rivolgendosi ad un patronato sindacale.
ALTRO
- Detrazione Irpef del 19% per la spesa sostenuta per l’acquisto di un’auto o per le riparazioni (adattamenti alla carrozzeria) escluse quelle di ordinaria manutenzione. La detrazione spetta una volta sola per l’acquisto di un solo veicolo (senza limiti di cilindrata) nell’arco di quattro anni, dalla data di acquisto nei limiti di un importo di € 18.075,99.
- Detrazione Irpef del 19% per la spesa sostenuta per l’acquisto di sussidi tecnici ed informatici.
Oltre la possibilità di detrarre il 19% dall’Irpef, si ha anche:
- l’IVA agevolata al 4% sull’acquisto del veicolo;
- l’esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà;
- l’esenzione permanente dal pagamento del bollo.
L’istanza deve essere presentata all’ufficio locale delle entrate entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine di pagamento.
L’ufficio trasmetterà all’anagrafe tributaria i dati delle richiesta.
L’esenzione è permanente ed è valida sino alla cessazione delle condizioni che hanno dato origine al diritto.
Oltre la possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% della spesa sostenuta per l’acquisto di sussidi tecnici ed informatici (computer, modem, fax e altro sussidio telematico rivolto a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’art. 3 della legge 104/92) si prevede, per gli stessi, l’applicazione dell’aliquota IVA al 4% (comma 9 art. 2 del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669 convertito in L. 28 febbraio 1997 n. 30).
Gli aventi diritto sono disabili con menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio, permanenti riconosciuti tali dalla Commissione preposta all’accertamento dell’handicap: non è necessaria la situazione di gravità.
Per ottenere l’agevolazione, l’avente diritto presenta all’atto dell’acquisto:
- copia del verbale di riconoscimento della Commissione Invalidi;
-prescrizione del medico specialista della ASL attestante espressamente che il sussidio tecnico ed informatico agevola l’integrazione sociale o l’autosufficienza del portatore di handicap
-Tessera gratuita per il trasporto con mezzi pubblici per gli invalidi con percentuale tra il 67% e il 100%. Per gli invalidi con una percentuale tra il 51% e il 66% è prevista una tessera con riduzione del 70% del costo. Ciò si può ottenere presentando un’istanza alla Circoscrizione o al Comune corredata di fotocopia autenticata del verbale di invalidità civile e certificato di residenza in carta semplice (non tutti i Comuni aderiscono);
-Gli invalidi totalmente inabili con diritto all’indennità di accompagnamento nel caso di viaggi per mezzi delle FF.SS. possono ottenere la “carta blu”, un documento che da diritto al pagamento di un solo biglietto valido per due persone. Si può ottenere presentando una copia autenticata del verbale di invalidità civile e del documento di riconoscimento;
-Riduzione dei biglietti sulle linee aeree per gli invalidi totalmente inabili con indennità di accompagnamento;
-Esenzione del pagamento della tassa per accessi carrabili (D. lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e circolare del Ministero delle Finanze 25 marzo 1994). Attualmente l’agevolazione è subordinata a disposizioni specifiche dei singoli comuni;
-Esenzioni dalle tasse per i telefonini portatili per i ciechi ed i soggetti con minorazioni anatomiche e funzionali agli arti inferiori. Si può ottenere presentando alla società telefonica gestore un certificato attestante l’invalidità;
-Divieto del lavoro notturno al lavoratore o alla lavoratrice che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della L. 104/92 e 5 febbraio 1999 n. 25;
-Riconoscimento di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio prestato presso pubbliche amministrazioni, aziende o cooperative. Il beneficio è utile ai soli fini del conseguimento del diritto alla pensione. Ne hanno diritto, a richiesta, i soggetti con invalidità superiore al 74%
-Detrazione del 36% degli oneri sostenuti per l’abbattimento delle barriere architettoniche a condizione che abbiano come riferimento montacarichi, ascensori o qualsiasi strumento che favorisce la mobilità. Ne hanno diritto i soggetti con handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92;
-Esenzione dal pagamento del ticket per qualsiasi prestazione per invalidi al 100% o solo per la specifica patologia per gli altri. Ciò si può ottenere presentando alla propria ASL copia del verbale di invalidità civile o documentazione che attesti il riconoscimento della patologia come malattia rara.
-Diritto all’assistenza protesica (protesi-ortesi ed ausili tecnici).