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Vecchio 09-09-2010, 07:39 PM
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Smile Diritti del malato di cancro

PENSIONE DI INABILITÀ E ASSEGNO DI INVALIDITÀ CIVILE
Pensione di inabilità
Hanno diritto alla pensione di inabilità, erogata dall'Inps, le persone totalmente inabili al lavoro in modo permanente a causa di problemi di salute documentati dai medici dell'Inps. Per ottenere la prestazione è necessario aver versato almeno 5 anni di contributi, dei quali almeno 3 anni versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione. Inoltre non usufruire già di altre rendite per infortunio sul lavoro, erogate dall’Inail, o avere una copertura per infortunio di importo inferiore a quello della pensione. In tal caso l’assicurato riceverà la differenza tra le due prestazioni. L'importo della pensione è variabile, secondo limiti di reddito e secondo l'età pensionabile, ed è erogato in rate mensili. La prestazione è calcolata aggiungendo ai periodi contributivi esistenti quelli successivi al pensionamento e fino alla data di compimento dell'età pensionabile (che nel caso specifico resta ferma ai 55 anni di età per le donne e 60 per gli uomini) e comunque non oltre i 40 anni complessivi. Per richiedere la pensione di inabilità è necessario presentare una domanda agli uffici Inps o presso un ente di Patronato.
La pensione di inabilità è incompatibile con:
• l'attività lavorativa dipendente.
• L'iscrizione negli elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni).
• L'iscrizione negli albi professionali.
Al compimento dell'età pensionabile la pensione di inabilità si trasforma in assegno sociale. L’Inps, con la circolare 91/2002 che recepisce le sentenze in materia emanate dalla Corte di cassazione nel tempo, ammette coloro che pur godendo della inabilità e che continuano a lavorare, a chiedere la trasformazione della stessa in pensione di vecchiaia o di anzianità, una volta maturati i requisiti. I pensionati per inabilità possono richiedere anche un assegno per assistenza personale e continuativa, se hanno bisogno di assistenza continuata non essendo autonome nella vita di tutti i giorni e se non sono ricoverate gratuitamente presso una struttura sanitaria (assegno di accompagnamento). L’assegno è incompatibile con la sovvenzione della stessa natura erogata dall’Inail e deve essere richiesto presentando agli uffici dell’Inps una domanda specifica. Se si usufruisce di un sussidio analogo erogato da altre forme di previdenza e di assistenza sociale e di importo minore, è possibile chiedere all’Inps l’integrazione della somma percepita fino all'importo dell’assegno.
INVALIDITÀ CIVILE
Lo Stato assiste i malati oncologici che si trovino in determinate condizioni economiche e di gravità della malattia per mezzo del riconoscimento dell’“invalidità civile” a prescindere da qualunque requisito assicurativo o contributivo. Secondo le tabelle ministeriali di valutazione (d.m. sanità 5/2/1992), tre sono le percentuali di invalidità civile per patologia oncologica: 11%: prognosi favorevole e modesta compromissione funzionale; 70%: prognosi favorevole, ma grave compromissione funzionale; 100%: prognosi infausta o probabilmente sfavorevole, nonostante l’asportazione del tumore. La domanda di riconoscimento dello stato di invalidità e di handicap deve essere presentata – da voi o da un vostro familiare – all’ufficio invalidi civili della Asl della vostra zona.
INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
Se a causa della malattia il paziente ha problemi di deambulazione o non è più autonomo nello svolgimento delle normali attività della vita quotidiana (alimentazione, igiene personale, vestizione), può richiedere il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (l. 18/1980 e l. 508/1988; d. Lgs. 509/1988).
PERMESSI DI LAVORO
Secondo quanto stabilito dalle leggi 104/1992 e 53/2000 e dai decreti legislativi 509/1988 e 151/2001, una volta ottenuto il riconoscimento dello stato di invalidità o di “handicap in situazione di gravità”(art.3 comma 3 legge 104), potrete usufruire di permessi lavorativi per curarvi e la stessa facoltà è concessa anche al familiare che vi assiste. L’art. 33 della l. 104/1992 fissa i limiti di permesso retribuito come segue:
- per il lavoratore con disabilità: 2 ore giornaliere o 3 giorni mensili;
- per il familiare: 3 giorni mensili.
Se vi è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 50%, avrete diritto a 30 giorni all’anno (anche non continuativi) di congedo retribuito per cure mediche connesse con il vostro stato di invalidità (art. 26 l. 118/1971 e art. 10 d. Lgs. 509/1988).Tali permessi si sommano ai giorni di malattia previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro (ccnl) applicato alla vostra categoria. Per ottenere il permesso è sufficiente la semplice richiesta al datore di lavoro.
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
I lavoratori dipendenti a tempo pieno e con una ridotta capacità lavorativa anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, ottenuto l’accertamento delle loro condizioni di salute da parte dalla commissione medicolegale della Asl, possono richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con riduzione proporzionale dello stipendio, conservando il diritto al posto di lavoro e a ritornare a orario e stipendio pieni nel momento in cui si sentiranno in condizione di lavorare di nuovo per l’intera giornata.
CONTRASSEGNO DI LIBERA CIRCOLAZIONE E DI SOSTA
Il comune di residenza riconosce al malato di cancro in terapia il diritto ad ottenere il contrassegno di libera circolazione e sosta, che consente:
– il libero transito nelle zone a traffico limitato e nelle zone pedonali
– la sosta nei parcheggi riservati ai disabili (delimitati con le strisce gialle) o, in mancanza di questi, la sosta gratuita nei parcheggi a pagamento. La domanda per il rilascio del contrassegno deve essere presentata al comune di residenza (normalmente presso l’ufficio della polizia municipale).
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Un carissimo saluto da Franco
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