Il file è troppo grosso per essere accettato. Riporto qui sotto la parte relativa al periodo di malattia ed in un altro post quello relativo alla pensione di inabilità.
Malattia
L'art. 6, R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825 riconosce ai lavoratori con qualifica di impiegato i seguenti periodi di malattia:
-3 mesi, per anzianità di servizio non superiore a dieci anni;
-6 mesi, per anzianità di servizio superiori.
Maggiori durate sono previste generalmente dai contratti collettivi di categoria, sia per gli impiegati che per gli operai. Si tenga presente che il periodo di malattia, nel suo totale, può essere calcolato dalla somma dei vari periodi inferiori nell’arco di un certo periodo (es. 6 mesi totali nell’arco di 3 anni).
Allo scadere del periodo di malattia, ciascuna delle parti può recedere dal contratto ai sensi dell'art. 2118 cod. civ.
Molti contratti collettivi prevedono la possibilità per il lavoratore di chiedere, prima della scadenza del termine, un ulteriore periodo di aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità di servizio. In ogni caso il datore di lavoro non è tenuto a concederla.
La giurisprudenza ha ritenuto che, per evitare di superare il periodo massimo di malattia, il lavoratore può chiedere anche di godere delle ferie già maturate (Cass. 17 dicembre 2001, n. 15954). Tuttavia il datore di lavoro non è tenuto a concedere le ferie al lavoratore per questo motivo.