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TUTELA CONSUMATORI
TUTELA CONSUMATORI
BUONGIORNO A TUTTI!
Avrei una domanda da sottoporvi... Se io compro un articolo (nel mio caso un cellulare) ma questo non corrisponde alle caratteristiche che mi erano state indicate (non supporta la scheda h3g) IL VENDITORE, PUO' SOLO FARMI UN BUONO EQUIVALENTE AL VALORE DEL MIO ACQUISTO?!? O SE LO RICHIEDO E' OBBLIGATO A RIDARMI INDIETRO I SOLDI?!?! Mi è già capitato più volte... e non so mai cosa posso pretendere... Vi ringrazio in anticipo per la vostra disponibilità! |
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Cara Sara, In data 23 ottobre 2005 è entrato in vigore il Codice del consumo. Si tratta del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 che tutela i consumatori nei confronti dei venditori. Ti riporto lo stralcio di quello che ti interessa:
Art. 6. Contenuto minimo delle informazioni 1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative: a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto; b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea; c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea; d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente; e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualita' o le caratteristiche merceologiche del prodotto; f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto. Art. 7. Modalita' di indicazione 1. Le indicazioni di cui all'articolo 6 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera f), dell'articolo 6 possono essere riportate, anziche' sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi Art. 129. Conformita' al contratto 1. Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. 2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello; Art. 130. (1) Diritti del consumatore 1. Il venditore e' responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformita' esistente al momento della consegna del bene. 2. In caso di difetto di conformita', il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformita' del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9. 3. Il consumatore puo' chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. 4. Ai fini di cui al comma 3 e' da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto: a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformita'; b) dell'entita' del difetto di conformita'; c) dell'eventualita' che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore. 5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo tennine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene. 6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali. 7. Il consumatore puo' richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore. Tieni presente che il venditore, come riporta l’art.130, ha il dovere di sostituire il bene che non risponde alle caratteristiche da te richieste solo se lui ti ha detto che quel prodotto rispondeva alle caratteristiche che tu volevi (art.129 comma 2 lett.a - b). Tu devi richiedere, come cita il comma 7, la risoluzione del contratto (i soldi indietro) solo se la sostituzione del bene acquistato è impossibile. Ma il bene acquistato non è rotto, è diverso da quello richiesto e, probabilmente, costa anche meno di quello che tu volevi. La domanda è: il venditore può procurarti il cellulare che vuoi tu? Se sì il rilascio del buono è giusto e tu dovrai probabilmente aggiungere la differenza (se c‘è differenza di prezzo) quando ti procurerà il cellulare giusto, se la risposta è no ecco allora che la sostituzione è impossibile ed allora puoi chiedere i soldi indietro (risoluzione del contratto). E sappi che non è vero che una volta battuto lo scontrino non possono restituirti i soldi!!!! Ciao e auguri e salutami Elda
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Un carissimo saluto da Franco |
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Grazie Franco!
cavolino, sei sempre informato su tutto! complimentissimi... ma toglimi una curiosità...sei un avvocato?!? Ieri alla fine ho provato a chiamare la guardia di finanza e mi ha riferito che i soldi me li possono ridare solo nell'arco della giornata..prima della chiusura fiscale...visto che l'acquisto è stato fatto presso un negozio e non via internet o telefono! In sostanza sei più tutelato se fai acquisti su internet piuttosto che in negozio! Però il tutto è in contrasto con quello che mi hai riportato tu..con tanto di leggi! Com'è possibile?!? uff...c'è sempre da sclerare per tutto! secondo te potrebbero avere ragione loro?!? Ieri ho anche telefonato all'ufficio per la tutela del consumatore...mi dovrebbe richiamare in giornata l'avvocato...boh, ora vedrò cosa devo fare, anche perchè (anche da catalogo) non hanno il cellulare che corrisponde alle mie esigenze e sono anche riusciti a dirmi che il tipino che me l'ha venduto mi aveva detto chiaramente che sarebbe sempre andato in roming (ma non è vero...!!!) ...ma io dico...secondo loro avrei mai acquistato un cellulare che legge la scheda della 3 ma va in roming 24 ore su 24?!? Il venditore mi ha proprio fatto fessa! Un abbraccio forte, e grazie ancora della tua tempestiva risposta! Ultima modifica di sara84; 11-16-2010 a 04:33 PM |
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Cara Sara come già detto in piazzetta, non sono un avvocato ma solo un ex studente di giurisprudenza (piuttosto datato) che ha dovuto interrompere gli studi all'ultimo anno per i problemi che ben conosci. Penso che i soldi dovresti comunque riuscire ad averli indietro perchè il negoziante può fare un annullo di scontrino (Storno) che lo mette in regola ai fini fiscali, però non ne sono sicuro.
Laddove continuassero ad insistere con la loro versione negativa dell'evidenza delle tue ragioni, potresti suggerire all'avv. dei consumatori il seguente articolo del Codice Penale: Art. 640. Truffa. Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. E forse potresti prospettare l'azione anche al venditore, giusto perchè si regoli... Poi queste cose vanno sempre per le lunghe e loro furbescamente giocano su questo Ciao e auguri..
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Un carissimo saluto da Franco |
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Caro Franco, eccomi qua ad aggiornarti sulle ultime novità a riguardo...
Mi sono rivolta al consorzio x la tutela dei consumatori della mia città e mi hanno detto di inoltrare una raccomandata per richiedere che venga applicato il diritto di recesso in contanti e non per mezzo di buono d'acquisto...e se non mi rispondono o non accolgono la mia richiesta, se voglio posso procedere con una denuncia penale dai carabinieri per truffa (proprio come avevi detto tu!) quindi anche se sei un ex studente datato di giurisprudenza, direi proprio che hai ancora tutte le carte giuste! A questo punto mi chiedo se conviene buttarmi in una cosa che mi sembra così eccessiva... però in fin dei conti se non si fa così...sti struz hanno sempre il coltello dalla parte del manico...e noi consumatori ce l'abbiamo sempre in quel posto! Loro sanno già che è difficile che una persona arrivi addirittura a sporgere denuncia (specie se si tratta di importi non eccessivi) ma questa volta sono proprio stufa...mi è già capitata più volte una simile situazione e ho sempre accettato il buono e lasciato perdere...questa volta però mi piacerebbe andare avanti anche solo per una questione di pirncipio! Tu cosa mi consigli di fare!?!?! Verrebbero fuori troppi casini se vado avanti? Ne vale la pena? o lascio perdere come sempre? Ciao ciao e buona giornata! Grazie mille! Sara |
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Cara Sara tu, in linea di principio hai perfettamente ragione e, se io fossi al tuo posto farei come segue: premesso che come giustamente dice l'amico sachalin (ciao) il mondo e le regole cambiano solo se c'è qualcuno che lotta per farlo; premesso che rivolgersi da un avvocato costa caro (e loro giocano proprio su questo, il gioco non vale la candela!), probabilmente più del costo del telefono; io mi rivolgerei all'associazione dei consumatori, mi iscriverei (normalmente costa sui 50 €) e tramite loro avanzerei denuncia o richiesta di risarcimento. Ovviamente la denuncia preannuncia un procedimento penale che può essere abbrevviato, nei tempi e nei costi, rivolgendosi al giudice di pace della tua città e le spese legali (ed eventuali risarcimenti danni pscofisici derivanti da stress) andrevvero a carico del soccombente. Io non mollerei, cerca una buona associazione consumatori che ti offra assistenza legale e PROCEDI a testa bassa!!!!!
Di seguito riporto i link delle principali associazioni consumatori italiane: Adiconsum, Adoc, Adusbef, ACU, Altroconsumo, Codacons, lega, ... che li trovi tutti qui: www.italia.ms/consumatori.html oppure rivolgiti a:www.avvocatideiconsumatori.it
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Un carissimo saluto da Franco |
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Ciao sachalin e grazie x l'incoraggiamento! c'è da dire però...che gli eroi purtroppo muoiono sempre!
Si si Franco, io mi sono rivolta proprio all'avvocato di un'associazione per la tutela dei consumatori! ...non ad un avvocato privato! Ora vedo un pò che cosa succede dopo questa raccomandata...e se mi danno picche... penso proprio che andrò AVANTIIIIIIIIIIIIIII! tanto ormai bisogna sempre combattere per tutta in questo schifo di vita...(tu hai capito). Buona serata! ciauuuuuuuuuuu |
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